Art. 70. 
 
  Per le Regioni a statuto speciale aventi competenza in  materia  di
edilizia popolare, nonche' per le province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, il CIPE stabilisce su proposta del  Ministro  per  i  lavori
pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro - le quote  degli
stanziamenti di cui alla presente legge da devolvere ai suddetti enti
e da iscriversi nei rispettivi bilanci. 
  Tali quote sono utilizzate per le finalita' previste dalla presente
legge. 
  Tutte le agevolazioni ed esenzioni concernenti l'edilizia abitativa
sono estese alle abitazioni, ai  fabbricati  e  alle  opere  comunque
realizzate in base a leggi delle regioni a statuto speciale  e  delle
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  nell'ambito  della   loro
competenza in materia di edilizia popolare.