Art. 19.
                       (Costruzioni in corso)

  Le  disposizioni  contenute  nella  presente legge non si applicano
alle  opere  in  conglomerato  armato  normale  in corso alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  e per le quali sia stata
presentata  denuncia  alla  prefettura  ai  sensi dell'articolo 4 del
regio   decreto  16  novembre  1939,  n.  2229,  ne'  alle  opere  in
conglomerato  armato  precompresso  ed a struttura metallica che alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  risultino gia'
iniziate.