Art. 19. (Costruzioni in corso) Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle opere in conglomerato armato normale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stata presentata denuncia alla prefettura ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ne' alle opere in conglomerato armato precompresso ed a struttura metallica che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino gia' iniziate.