Art. 20.
                            (Laboratori)

  Agli  effetti  della  presente  legge  sono  considerati laboratori
ufficiali:
    i  laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle
facolta'  di  ingegneria  e delle facolta' o Istituti universitari di
architettura;
    il  laboratorio  dell'istituto  sperimentale delle ferrovie dello
Stato (Roma);
    il  laboratorio  dell'istituto sperimentale stradale, del Touring
Club italiano (Milano);
    il  laboratorio  di scienza delle costruzioni del centro studi ed
esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
    il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma).
  Il  Ministro  per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore
dei  lavori  pubblici,  puo'  autorizzare  con  proprio decreto altri
laboratori  ad effettuare prove su materiali da costruzione, ai sensi
della presente legge.
  L'attivita'  dei  laboratori,  ai  fini  della  presente  legge, e'
servizio di pubblica utilita'.