Art. 21.
                   (Emanazione di norme tecniche)

  Il  Ministro  per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche, emanera'
entro   sei   mesi   dalla  pubblicazione  della  presente  legge  e,
successivamente,  ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno
uniformarsi le costruzioni di cui alla presente legge.