Art. 22.
             (Applicabilita' di norme tecniche vigenti)

  Fino  a  quando  non  saranno  emanate  le norme tecniche di cui al
precedente   articolo  21,  continuano  ad  applicarsi  le  norme  di
carattere  tecnico  contenute  nel regio decreto 16 novembre 1939, n.
2229,  e  nel  decreto  del  Capo provvisorio dello Stato 20 dicembre
1947, n. 1516.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 novembre 1971

                               SARAGAT

                                               COLOMBO - LAURICELLA -
                                                              RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO