Art. 16.
                         (Norme transitorie)

  I  ricorsi  previsti  dall'art.  1, primo comma, gia' esperibili in
piu'  gradi, continuano ad essere ammessi secondo le norme anteriori,
qualora  siano  stati  proposti o il relativo termine di proposizione
sia  ancora  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto.
  I termini per la proposizione dei ricorsi previsti nei capi I e II,
in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto,
continuano  a  decorrere fino alla scadenza originariamente prevista,
se superiori ai trenta giorni sono prorogati fino ai trenta giorni se
inferiori.
  La   norma  dell'art.  12,  primo  comma,  si  applica  ai  ricorsi
straordinari  trasmessi  al Consiglio di Stato e sui quali l'Adunanza
generale  non abbia ancora espresso il parere alla data di entrata in
vigore del presente decreto.