Art. 27.

  I  periodi  per  i  quali e' corrisposto il trattamento sostitutivo
della  retribuzione  di cui all'articolo 8 ed il trattamento speciale
di  cui  all'articolo  25 della presente legge sono considerati utili
d'ufficio  ai  fini  del  riconoscimento  del diritto alla pensione e
della determinazione della misura di questa.