Art. 28. 
 
  I contributi dovuti per l'anno 1972, in base agli articoli 7 e  20,
sono applicati per dodicesimi a partire dal mese successivo a  quello
di entrata in vigore della presente legge, sulle giornate  di  lavoro
impiegate nell'anno da ciascuna azienda agricola. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Napoli, addi' 8 agosto 1972 
 
                                LEONE 
 
                                                    ANDREOTTI - COPPO 
                                                   TAVIANI - MALAGODI 
                                                             - NATALI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA