Art. 28. I contributi dovuti per l'anno 1972, in base agli articoli 7 e 20, sono applicati per dodicesimi a partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sulle giornate di lavoro impiegate nell'anno da ciascuna azienda agricola. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Napoli, addi' 8 agosto 1972 LEONE ANDREOTTI - COPPO TAVIANI - MALAGODI - NATALI Visto, il Guardasigilli: GONELLA