Art. 41.
               Violazioni dell'obbligo di fatturazione

  Chi  effettua  operazioni  imponibili  senza  emettere  la fattura,
essendo  obbligato  ad  emetterla  indipendentemente  dalla richiesta
dell'altra  parte,  e' punito con la pena pecuniaria da due a quattro
volte   l'imposta   relativa  all'operazione,  calcolata  secondo  le
disposizioni  del  titolo primo. Alla stessa sanzione e' soggetto chi
emette  la  fattura,  anche  su  richiesta  dell'altra  parte,  senza
l'indicazione  dell'imposta  o  indicando  un'imposta  inferiore, nel
quale  ultimo  caso  la  pena  pecuniaria  e' commisurata all'imposta
indicata in meno.
  Chi  effettua  operazioni  non imponibili o esenti, di cui al sesto
comma  dell'art.  21,  senza  emettere  la  fattura o indicando nella
fattura corrispettivi inferiori a quelli reali, e' punito con la pena
pecuniaria da cinquantamila a duecentomila lire.
  Se  la  fattura emessa non contiene le indicazioni prescritte al n.
1) dell'art. 21, o contiene indicazioni incomplete o inesatte tali da
non  consentire  la  identificazione  delle parti, si applica la pena
pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire.
  Nelle  ipotesi  di cui ai precedenti commi il cessionario del bene,
anche  se  presunto tale ai sensi del quarto comma dell'art. 53, o il
committente  del  servizio,  e'  obbligato  al  pagamento  della pena
pecuniaria,  in  solido  con  l'autore  della violazione, per il solo
fatto  di avere effettuato l'operazione nell'esercizio di un'impresa,
arte  o professione. Egli e' tuttavia liberato dalla responsabilita':
a)  qualora,  non  avendo  ricevuto  la  fattura entro novanta giorni
dall'effettuazione dell'operazione, presenti all'ufficio dell'imposta
sul  valore aggiunto, entro il decimo giorno successivo, un documento
in  duplice copia contenente le indicazioni prescritte nell'art. 21 e
versi  contemporaneamente  l'imposta  in  esso  indicata; b) qualora,
avendo  ricevuto  una  fattura  recante  l'indicazione  di un'imposta
inferiore  a  quella  dovuta  o  una  fattura irregolare ai sensi del
secondo  o  del  terzo comma, presenti il suddetto documento entro il
decimo  giorno  successivo  a quello in cui ha eseguito l'annotazione
della  fattura  ai  sensi  dell'art. 25 e versi contemporaneamente la
maggiore  imposta  eventualmente dovuta. Una copia del documento, con
l'attestazione  dell'avvenuto  pagamento,  e' restituita dall'ufficio
all'interessato, che deve annotarlo a norma dell'art. 25.
  Se   le  irregolarita'  di  cui  al  terzo  comma  sono  imputabili
esclusivamente al cessionario del bene o al committente del servizio,
la pena pecuniaria si applica soltanto a questi.