Art. 42.
                Violazioni dell'obbligo di registrazione

      Chi omette le annotazioni prescritte negli articoli 23 e 24, in
    relazione  ad  operazioni imponibili effettuate, e' punito con la
    pena  pecuniaria  in  misura  da  due  a  quattro volte l'imposta
    relativa   alle   operazioni   stesse,   calcolata   secondo   le
    disposizioni  del  titolo  primo. Se le annotazioni sono eseguite
    con indicazioni inesatte, tali da importare un'imposta inferiore,
    si applica la stessa sanzione, commisurata alla differenza.
      Chi   esegue   le   annotazioni  prescritte  dall'art.  25  con
    indicazioni  incomplete  o  inesatte,  tali  da non consentire la
    identificazione dei cedenti dei beni o prestatori dei servizi, e'
    punito  con  la  pena  pecuniaria  da centomila a cinquecentomila
    lire.
      Le  sanzioni  stabilite nei commi precedenti si applicano anche
    per  l'omissione  o irregolarita' delle annotazioni eseguite o da
    eseguire nei registri a norma dell'art. 26.