Art. 43. 
              Violazioni dell'obbligo di dichiarazione 
 
  Chi non presenta una delle dichiarazioni  previste  negli  articoli
27, 28 e 31 e' punito con la pena pecuniaria da due a  quattro  volte
l'imposta dovuta per l'anno solare o per il  piu'  breve  periodo  in
relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 
  Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta  inferiore  di
oltre un decimo a quella dovuta, ovvero una  eccedenza  detraibile  o
rimborsabile superiore di oltre un  decimo  a  quella  spettante,  si
applica la pena pecuniaria da una a due volte la differenza. 
  L'omissione della dichiarazione e  la  presentazione  di  essa  con
indicazioni  inesatte  sono  punite,  indipendentemente   da   quanto
stabilito nei precedenti commi, con la pena pecuniaria da centomila a
cinquecentomila lire. 
  Per la mancata presentazione dell'elenco dei  clienti,  di  cui  al
primo comma dell'art. 29, si  applica  la  pena  pecuniaria  da  lire
cinquecentomila  e  due  milioni;  per   la   mancata   presentazione
dell'elenco riepilogativo  di  cui  al  secondo  comma  dello  stesso
articolo,  la  pena  pecuniaria  da  lire  cinquecentomila  a  cinque
milioni. La presentazione degli elenchi si considera omessa se i dati
in essi contenuti  sono  inesatti  o  incompleti;  tuttavia  la  pena
pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quinto del minimo se i dati
mancanti o inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applica se sono
privi di rilevanza e in ogni caso  se  il  contribuente  provvede  ad
integrarli o rettificarli  entro  il  mese  successivo  a  quello  di
presentazione dell'elenco. 
  Chi non presenta la dichiarazione prevista nell'art. 35  e'  punito
con la pena pecuniaria da lire duecentomila ad un milione. La  stessa
sanzione si applica a chi non presenta l'allegato previsto nel  terzo
comma dell'art. 35 e a chi presenta la dichiarazione o l'allegato con
indicazioni  incomplete  o  inesatte  tali  da  non   consentire   la
identificazione del contribuente.