Art. 46.
                Violazioni relative alle esportazioni

  Per  le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell'imposta
ai sensi del secondo comma dell'art. 8 il cessionario che nel termine
ivi  stabilito  non  esporti  i beni acquistati e' punito con la pena
pecuniaria  da  due a quattro volte l'imposta relativa alla cessione,
calcolata  secondo  le  disposizioni del titolo primo. In luogo della
pena  pecuniaria si applica la sopratassa del dieci per cento qualora
il  cessionario,  prima  della  scadenza  del termine, regolarizzi la
fattura ed esegua il versamento dell'imposta.
  Per  le  cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate ai
sensi  del  terzo  comma dell'art. 8 il cessionario o committente che
attesti  falsamente  all'altra parte di trovarsi nelle condizioni per
fruire  del  trattamento  ivi  previsto, o ne benefici oltre i limiti
consentiti,  e'  punito  con  la  pena  pecuniaria da due a sei volte
l'imposta  relativa  alle operazioni effettuate, calcolata secondo le
disposizioni del titolo primo.
  Il  contribuente  che nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana
relative  a  cessioni  all'esportazione  indica quantita', qualita' o
corrispettivi   diversi  da  quelli  reali  e'  punito  con  la  pena
pecuniaria  da due a quattro volte l'eventuale eccedenza dell'imposta
che  sarebbe  dovuta,  secondo le disposizioni del titolo primo, se i
beni  indicati  fossero stati ceduti nel territorio dello Stato ad un
prezzo  pari  al  valore normale di cui all'art. 14 rispetto a quella
che  risulterebbe dovuta, secondo gli stessi criteri, per la cessione
nel territorio dello Stato dei beni presentati in dogana. La pena non
si  applica per le eccedenze quantitative non superiori al cinque per
cento.