Art. 48.
                 Circostanze attenuanti ed esimenti

  Le  sanzioni stabilite negli articoli precedenti sono ridotte ad un
quarto  qualora  la  violazione  consista  nella  inosservanza  di un
termine  e  l'obbligo  venga  adempiuto  entro  trenta  giorni  dalla
scadenza  di  esso,  a  meno  che  la  violazione  non sia gia' stata
constatata nelle forme indicate nell'art. 52.
  Se  in  relazione ad una stessa operazione sono state commesse piu'
violazioni  punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la pena
pecuniaria stabilita per la piu' grave di esse, aumentata da un terzo
alla meta'.
  Le  sanzioni  stabilite  negli articoli da 41 a 45 non si applicano
quando  gli obblighi ai quali si riferiscono non sono stati osservati
in relazione al volume d'affari del soggetto, secondo le disposizioni
degli  articoli  31  e  seguenti,  a  meno che il volume d'affari non
risulti superiore di oltre il cinquanta per cento al limite stabilito
per l'applicazione delle disposizioni stesse.
  La  sanzione  stabilita  nel  secondo  comma  dello  art. 46 non si
applica qualora la differenza fra i dati indicati nella comunicazione
prevista  nel  terzo  comma  dell'art.  8  e quelli accertati non sia
superiore al cinquanta per cento.
  Nei  casi  in  cui  l'imposta  deve essere calcolata sulla base del
valore  normale  le  sanzioni  previste  non  si applicano qualora il
valore  accertato  non  supera  di  oltre  il  dieci per cento quello
indicato dal contribuente.