Art. 49.
                  Determinazione delle pene pecuniarie

      Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve
    tenere conto della gravita' del danno o del pericolo per l'erario
    e  della  personalita'  dell'autore della violazione, desunta dai
    suoi  precedenti  e  dalle  sue  condizioni  di vita individuale,
    familiare e sociale.
      La  pena puo' essere aumentata fino alla meta' nei confronti di
    chi  nei  tre  anni precedenti sia incorso in un'altra violazione
    della  stessa  indole,  per  la  quale sia stata inflitta la pena
    pecuniaria.  Sono  considerate violazioni della stessa indole non
    soltanto  quelle che violano una stessa disposizione del presente
    decreto  ma  anche  quelle  che,  pur  essendo  prevedute in piu'
    disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che
    le  costituiscono  o  dei  motivi  che  le determinano, carattere
    fondamentale comune.