Art. 50. 
                           Sanzioni penali 
 
  Chi si sottrae al pagamento dell'imposta dovuta  nel  corso  di  un
anno solare per un ammontare superiore a lire cento milioni, salve le
disposizioni degli articoli precedenti, e' punito con  la  reclusione
da  uno  a  cinque  anni  e  con  la  multa  dalla  meta'  al  doppio
dell'imposta non versata. 
  Chi nel corso di un anno solare consegue un indebito  rimborso  per
un ammontare superiore a lire cinquanta milioni, indipendentemente da
quanto  stabilito  negli  articoli  precedenti,  e'  punito  con   la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa dalla meta' al  doppio
del rimborso conseguito, salvo che il fatto  costituisca  reato  piu'
grave. 
  Nelle ipotesi di cui ai  commi  precedenti  e  fuori  dei  casi  di
concorso nei reati ivi previsti, chi ha sottoscritto la dichiarazione
annuale e' punito con l'arresto fino a sei mesi o  con  l'ammenda  da
lire cinquecentomila a lire cinque milioni. 
  Chi emette  fatture  per  operazioni  inesistenti  o  indica  nelle
fatture i corrispettivi e le relative imposte in misura  superiore  a
quella reale e' punito con la reclusione fino a tre  anni  e  con  la
multa da lire centomila a lire un milione. La stessa pena si  applica
a chi annota nel registro di cui all'art. 25  fatture  inesistenti  o
relative ad operazioni  inesistenti  o  recanti  le  indicazioni  dei
corrispettivi o delle imposte in misura superiore a quella reale. 
  La condanna importa,  per  i  reati  previsti  nei  commi  primo  e
secondo, per un periodo di tre anni, l'interdizione  e  l'incapacita'
previste negli articoli 28 e 30 del codice penale  e  nell'art.  2641
del codice civile, nonche' la cancellazione, per lo  stesso  periodo,
dall'albo nazionale dei  costruttori  e  dagli  albi  o  elenchi  dei
fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene  accessorie
possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione  o  il
giudizio, a norma dell'art. 140 del codice penale.