Art. 19. Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali I funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non possono ricevere in deposito, ne' assumere a base dei loro provvedimenti atti, documenti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Le persone indicate nel comma precedente devono denunziare al competente ufficio del registro le infrazioni commesse per gli atti ad essi presentati o pervenuti e trasmettere all'ufficio medesimo i detti atti, documenti e registri entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Il divieto di cui al primo comma non si applica agli atti allegati alle citazioni, ai ricorsi ed agli scritti defensionali o comunque prodotti o esibiti davanti ai giudici od arbitri, nonche' ai provvedimenti giurisdizionali ed ai lodi arbitrali. Tuttavia gli atti, i documenti ed i registri non in regola con le disposizioni del presente decreto, o copia autentica di essi, devono essere inviati, a cura del cancelliere, del segretario, del presidente del collegio arbitrale o dell'arbitro unico, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento o del lodo emesso in base ai suddetti atti, documenti e registri. I pubblici ufficiali non contemplati nel primo comma non possono allegare o enunciare nei loro atti, i registri, i documenti e gli atti non in regola col bollo. I divieti di cui ai precedenti commi non si applicano ai pubblici ufficiali e ai soggetti contemplati nel primo comma, limitatamente all'enunciazione ed allegazione negli inventari o negli altri atti conservativi, di atti, documenti e registri, salvo l'obbligo di trasmetterli al competente ufficio del registro per l'accertamento delle infrazioni.