Art. 19.
   Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali

  I funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli
enti  pubblici  territoriali e dei rispettivi organi di controllo non
possono   ricevere   in  deposito,  ne'  assumere  a  base  dei  loro
provvedimenti  atti,  documenti  e  registri  non  in  regola  con le
disposizioni del presente decreto.
  Le  persone  indicate  nel  comma  precedente  devono denunziare al
competente  ufficio  del registro le infrazioni commesse per gli atti
ad  essi  presentati o pervenuti e trasmettere all'ufficio medesimo i
detti  atti,  documenti  e registri entro trenta giorni dalla data di
ricevimento.
  Il  divieto di cui al primo comma non si applica agli atti allegati
alle  citazioni,  ai  ricorsi ed agli scritti defensionali o comunque
prodotti  o  esibiti  davanti  ai  giudici  od  arbitri,  nonche'  ai
provvedimenti  giurisdizionali  ed  ai  lodi  arbitrali. Tuttavia gli
atti, i documenti ed i registri non in regola con le disposizioni del
presente decreto, o copia autentica di essi, devono essere inviati, a
cura  del  cancelliere,  del  segretario, del presidente del collegio
arbitrale  o  dell'arbitro  unico, al competente ufficio del registro
entro trenta giorni dalla data del deposito o della pubblicazione del
provvedimento o del lodo emesso in base ai suddetti atti, documenti e
registri.
  I  pubblici  ufficiali  non contemplati nel primo comma non possono
allegare  o  enunciare  nei  loro atti, i registri, i documenti e gli
atti non in regola col bollo.
  I  divieti  di cui ai precedenti commi non si applicano ai pubblici
ufficiali  e  ai  soggetti contemplati nel primo comma, limitatamente
all'enunciazione  ed  allegazione  negli inventari o negli altri atti
conservativi,  di  atti,  documenti  e  registri,  salvo l'obbligo di
trasmetterli  al  competente  ufficio del registro per l'accertamento
delle infrazioni.