Art. 21. Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.