Art. 21.
 Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario

  I  notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono,
negli  atti  di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare
dell'imposta  di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano
muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare
l'ufficio  che  ha  annullato  le  marche  od  apposto  il visto e la
relativa data.