Art. 22.
                            Solidarieta'

  Sono  obbligati  solidalmente per il pagamento dell'imposta e delle
eventuali sopratasse e pene pecuniarie:
    1)  tutte  le  parti  che  sottoscrivono,  ricevono,  accettano o
negoziano  atti  e  documenti  non  in regola con le disposizioni del
presente  decreto  ovvero  li enunciano o li allegano ad altri atti o
documenti;
    2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto o
documento  non  soggetto  a  bollo fin dall'origine senza prima farlo
munire del bollo prescritto.
  La  parte  a cui viene rimesso un atto o un documento non in regola
con  le  disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale
non   abbia  partecipato,  e'  esente  da  qualsiasi  responsabilita'
derivante  dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla
data del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro e provveda
alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta.
  In  tal  caso la violazione e' accertata soltanto nei confronti del
trasgressore.
  Indipendentemente   dalle  pene  previste  dal  codice  penale,  il
venditore o il locatore delle macchine bollatrici e' responsabile, in
solido  con  l'utente,  dell'imposta di bollo e delle sanzioni per le
infrazioni  rese  possibili da difetti di costruzione delle macchine,
da   irregolare   fornitura   di   punzoni   o  dall'omissione  della
comunicazione  all'Amministrazione  finanziaria della vendita o della
locazione delle macchine stesse.