Art. 22. Solidarieta' Sono obbligati solidalmente per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sopratasse e pene pecuniarie: 1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti e documenti non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; 2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto o documento non soggetto a bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto. La parte a cui viene rimesso un atto o un documento non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, e' esente da qualsiasi responsabilita' derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione e' accertata soltanto nei confronti del trasgressore. Indipendentemente dalle pene previste dal codice penale, il venditore o il locatore delle macchine bollatrici e' responsabile, in solido con l'utente, dell'imposta di bollo e delle sanzioni per le infrazioni rese possibili da difetti di costruzione delle macchine, da irregolare fornitura di punzoni o dall'omissione della comunicazione all'Amministrazione finanziaria della vendita o della locazione delle macchine stesse.