Art. 23.
            Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni

  I  patti  contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso
quello  che  pone  l'imposta  e  le eventuali sanzioni a carico della
parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessita' di
far  uso  degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra
le parti.