Art. 46.
                    Reddito di lavoro dipendente



Il  reddito  di  lavoro  dipendente  e' quello derivante dal lavoro
prestato con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione
di  altri,  compreso quello a domicilio quando sia considerato lavoro
dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Costituiscono  reddito di lavoro dipendente anche le pensioni o gli
assegni  ad esse equiparati e le indennita' e altre somme di cui alla
lettera e) dell'art. 12.