Art. 48. Determinazione del reddito di lavoro dipendente Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili e a titolo di sussidio o liberalita'. Non concorrono a formare il reddito i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in ottemperanza a disposizioni di legge, di contratti collettivi o di accordi aziendali, ancorche' commisurati alle retribuzioni, ne' i compensi riversibili di cui alla lettera b) dell'art. 47. Le indennita' di trasferta concorrono a formare il reddito per la parte eccedente il limite di lire dodicimila al giorno, elevato a lire quindicimila per le trasferte all'estero. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepiti per servizi prestati all'estero concorrono nella misura del quaranta per cento del loro ammontare. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni dello Stato la legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella misura del quaranta per cento. Le indennita' indicate alla lettera d) dell'art. 47 costituiscono reddito nella misura del quaranta per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali. Le rendite e gli assegni di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 47 sono valutati nella misura risultante dai relativi titoli e senza alcuna deduzione. Per le indennita' e le altre somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 valgono le disposizioni dell'art. 14.