Art. 50.
            Determinazione del reddito di lavoro autonomo



Il  reddito  derivante  dall'esercizio  di  arti  e  professioni e'
costituito  dalla  differenza  tra  i  compensi percepiti nel periodo
d'imposta  e  le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione
effettivamente sostenute nel periodo stesso.

Sono  deducibili  anche le spese per l'acquisto di beni strumentali
per l'esercizio dell'arte o professione il cui costo unitario non sia
superiore  a  cinquecentomila  lire.  Per gli altri beni strumentali,
tranne  gli immobili indicati nell'art. 21, sono ammesse in deduzione
quote  annuali  di  ammortamento  nella misura massima stabilita, per
categorie  omogenee,  in  apposita  tabella approvata con decreto del
Ministro per le finanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

I  costi  e  oneri  non  documentati  sono  deducibili nella misura
forfettaria del tre per cento dell'ammontare lordo dei compensi.

I  redditi  indicati  nel  terzo comma dell'art. 49 sono costituiti
dall'ammontare  complessivo  delle  somme  percepite  sotto qualsiasi
forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili,
ridotto del dieci per cento per quelli indicati alla lettera a) e del
trenta  per  cento  per  quelli  indicati alla lettera b) a titolo di
deduzione  forfettaria  delle  spese.  La deduzione forfettaria delle
spese  non  compete  per  i  redditi di cui alla lettera b) derivanti
dalla utilizzazione economica di di diritti acquisiti per successione
o donazione.