Art. 31.
               Attribuzioni degli uffici delle imposte

  Gli  uffici  delle  imposte controllano le dichiarazioni presentate
dai  contribuenti  e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale
omissione  e  provvedono  alla  liquidazione delle imposte o maggiori
imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla
tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel
presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui
redditi;  provvedono  alla irrogazione delle pene pecuniarie previste
nel   titolo  V  e  alla  presentazione  del  rapporto  all'autorita'
giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.
  La   competenza   spetta   all'ufficio   distrettuale   nella   cui
circoscrizione  e'  il  domicilio fiscale del soggetto obbligato alla
dichiarazione  alla  data  in  cui  questa  e' stata o avrebbe dovuto
essere presentata.