Art. 31.
Attribuzioni degli uffici delle imposte
Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate
dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale
omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori
imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla
tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel
presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui
redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste
nel titolo V e alla presentazione del rapporto all'autorita'
giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.
La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui
circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla
dichiarazione alla data in cui questa e' stata o avrebbe dovuto
essere presentata.