Art. 32.
Poteri degli uffici
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte
possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a
norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di
persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie
rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti. Le richieste
fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto
anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve
essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il
contribuente ha diritto di avere copia del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o
trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei
loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai
soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le
disposizioni del titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione
o la trasmissione dei bilanci o rendiconti e dei registri indicati
negli articoli 16, 17, 18 e 19;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie
di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro
confronti, con invito a restituirli compilati e firmati;
5) richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici,
alle societa' ed enti di assicurazione e agli enti e societa' che
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di
terzi, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a
soggetti indicati singolarmente e per categorie. Le informazioni
sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta,
cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte.
Questa disposizione non si applica all'istituto centrale di
statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le
rilevazioni loro commesse dalla legge, alle societa' ed enti di
assicurazione per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del
ramo vita e, salvo il disposto del n. 7), alle aziende ed agli
istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e
all'amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai
servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai
buoni postali fruttiferi;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti
depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori
dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e
gli estratti, con l'attestazione di conformita' all'originale, devono
essere rilasciate gratuitamente;
7) richiedere ad aziende e istituti di credito e
all'amministrazione postale i documenti indicati nell'articolo 35;
8) richiedere alle societa', enti e imprenditori commerciali
indicati nel primo comma dell'art. 13 dati e notizie relativi alle
vendite, agli acquisti; alle forniture e alle corresponsioni a titolo
di compenso e rimborso spese verificatisi in un determinato periodo
d'imposta con clienti, fornitori, prestatori di lavoro autonomo
nominativamente indicati.
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere
notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il
termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non puo' essere
inferiore a quindici giorni.