Art. 32. 
                         Poteri degli uffici 
 
  Per  l'adempimento  dei  loro  compiti  gli  uffici  delle  imposte
possono: 
    1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e  verifiche  a
norma del successivo art. 33; 
    2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di
persona o per mezzo di rappresentanti  per  fornire  dati  e  notizie
rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti. Le  richieste
fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto
anche dal contribuente o dal suo  rappresentante;  in  mancanza  deve
essere  indicato  il  motivo   della   mancata   sottoscrizione.   Il
contribuente ha diritto di avere copia del verbale; 
    3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo,  a  esibire  o
trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento  nei
loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai
soggetti obbligati alla tenuta  di  scritture  contabili  secondo  le
disposizioni del titolo III puo' essere richiesta anche  l'esibizione
o la trasmissione dei bilanci o rendiconti e  dei  registri  indicati
negli articoli 16, 17, 18 e 19; 
    4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e  notizie
di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento  nei  loro
confronti, con invito a restituirli compilati e firmati; 
    5) richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici,
alle societa' ed enti di assicurazione e agli  enti  e  societa'  che
effettuano istituzionalmente riscossioni e  pagamenti  per  conto  di
terzi, la comunicazione, anche in  deroga  a  contrarie  disposizioni
legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a
soggetti indicati singolarmente  e  per  categorie.  Le  informazioni
sulla categoria devono essere fornite,  a  seconda  della  richiesta,
cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne  fa  parte.
Questa  disposizione  non  si  applica   all'istituto   centrale   di
statistica e agli ispettorati  del  lavoro  per  quanto  riguarda  le
rilevazioni loro commesse dalla  legge,  alle  societa'  ed  enti  di
assicurazione per quanto riguarda i rapporti con gli  assicurati  del
ramo vita e, salvo il disposto  del  n.  7),  alle  aziende  ed  agli
istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con  i  clienti  e
all'amministrazione postale per quanto attiene ai  dati  relativi  ai
servizi dei conti correnti postali, ai  libretti  di  deposito  e  ai
buoni postali fruttiferi; 
    6) richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei  documenti
depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori
dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le  copie  e
gli estratti, con l'attestazione di conformita' all'originale, devono
essere rilasciate gratuitamente; 
    7)   richiedere   ad   aziende   e   istituti   di   credito    e
all'amministrazione postale i documenti indicati nell'articolo 35; 
    8) richiedere alle  societa',  enti  e  imprenditori  commerciali
indicati nel primo comma dell'art. 13 dati e  notizie  relativi  alle
vendite, agli acquisti; alle forniture e alle corresponsioni a titolo
di compenso e rimborso spese verificatisi in un  determinato  periodo
d'imposta con  clienti,  fornitori,  prestatori  di  lavoro  autonomo
nominativamente indicati. 
  Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere
notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica  decorre  il
termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non  puo'  essere
inferiore a quindici giorni.