Art. 33.
                   Accessi, ispezioni e verifiche

  Per  l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le
disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
  Gli  uffici  delle  imposte hanno facolta' di disporre l'accesso di
propri   impiegati   muniti  di  apposita  autorizzazione  presso  le
pubbliche  amministrazioni  e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32
allo  scopo  di rilevare direttamente i dati e le notizie di cui allo
stesso articolo.
  La  guardia  di  finanza  coopera  con gli uffici delle imposte per
l'acquisizione   e  il  reperimento  degli  elementi  utili  ai  fini
dell'accertamento  dei  redditi e per la repressione delle violazioni
delle leggi sulle imposte dirette, procedendo di propria iniziativa o
su  richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facolta' di cui
all'art. 32.
  Ai  fini  del necessario coordinamento dell'azione della guardia di
finanza  con  quella  degli  uffici finanziari saranno presi accordi,
periodicamente  e  nei  casi  in  cui  si debba procedere ad indagini
sistematiche,  tra  la  direzione generale delle imposte dirette e il
comando  generale  della  guardia  di  finanza  e,  nell'ambito delle
singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e
i comandi territoriali.
  Gli  uffici  finanziari  e  i comandi della guardia di finanza, per
evitare  la  reiterazione  di accessi presso gli stessi contribuenti,
devono  darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni
e  verifiche  intraprese.  L'ufficio  o  il  comando  che  riceve  la
comunicazione   puo'   richiedere   all'organo   che   sta  eseguendo
l'ispezione  o  la  verifica  l'esecuzione di determinati controlli e
l'acquisizione    di    determinati    elementi    utili    ai   fini
dell'accertamento.
  Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:
  "In  deroga  alle  disposizioni del settimo comma gli impiegati che
procedono  all'accesso  nei  locali  di  soggetti che si avvalgono di
sistemi  meccanografici,  elettronici  e  simili,  hanno  facolta' di
provvedere  con  mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei
locali  stessi  qualora  il contribuente non consenta l'utilizzazione
dei propri impianti e del proprio personale.
  Se  il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di
esse  si  trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione
dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro
possesso.  Se l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata  si  oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte
le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma".