Art. 33.
Accessi, ispezioni e verifiche
Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le
disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre l'accesso di
propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le
pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32
allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie di cui allo
stesso articolo.
La guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per
l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini
dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni
delle leggi sulle imposte dirette, procedendo di propria iniziativa o
su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facolta' di cui
all'art. 32.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di
finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi,
periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini
sistematiche, tra la direzione generale delle imposte dirette e il
comando generale della guardia di finanza e, nell'ambito delle
singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e
i comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per
evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti,
devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni
e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
l'ispezione o la verifica l'esecuzione di determinati controlli e
l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini
dell'accertamento.
Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:
"In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che
procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di
sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta' di
provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei
locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione
dei propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di
esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione
dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro
possesso. Se l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte
le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma".