Art. 34.
Certificazione delle passivita' bancarie
Se il contribuente afferma l'esistenza, nei confronti di aziende e
istituti di credito, di componenti passivi del proprio reddito
imponibile o di oneri deducibili, l'ufficio delle imposte puo'
invitarlo a presentare, entro un termine non inferiore a sessanta
giorni, la copia dei conti intrattenuti con l'ente creditore e un
certificato dell'ente stesso attestante l'ammontare dei detti
componenti ed oneri con la specificazione di tutti gli altri rapporti
debitori o creditori, nonche' dei riporti e delle garanzie prestate
anche da terzi, in atto con lo stesso contribuente alla data in cui
termina il periodo di imposta e ad altre date anteriori o successive
indicate dall'ufficio. Il certificato, controfirmato dal capo
servizio o dal contabile addetto al servizio, deve essere rilasciato
dall'ente creditore nel termine di trenta giorni dalla richiesta
scritta del contribuente e deve contenere la esplicita menzione che
e' stato rilasciato su richiesta del contribuente ai sensi della
presente disposizione e che riflette rapporti intrattenuti con tutte
le sedi, agenzie, filiali o altre ripartizioni territoriali
dell'azienda o istituto di credito.
Su richiesta del Ministro per le finanze, il servizio di vigilanza
sulle aziende di credito controlla l'esattezza delle attestazioni
contenute nel certificato.