Art. 34.
              Certificazione delle passivita' bancarie

  Se  il contribuente afferma l'esistenza, nei confronti di aziende e
istituti  di  credito,  di  componenti  passivi  del  proprio reddito
imponibile  o  di  oneri  deducibili,  l'ufficio  delle  imposte puo'
invitarlo  a  presentare,  entro  un termine non inferiore a sessanta
giorni,  la  copia  dei  conti intrattenuti con l'ente creditore e un
certificato   dell'ente   stesso  attestante  l'ammontare  dei  detti
componenti ed oneri con la specificazione di tutti gli altri rapporti
debitori  o  creditori, nonche' dei riporti e delle garanzie prestate
anche  da  terzi, in atto con lo stesso contribuente alla data in cui
termina  il periodo di imposta e ad altre date anteriori o successive
indicate   dall'ufficio.   Il  certificato,  controfirmato  dal  capo
servizio  o dal contabile addetto al servizio, deve essere rilasciato
dall'ente  creditore  nel  termine  di  trenta giorni dalla richiesta
scritta  del  contribuente e deve contenere la esplicita menzione che
e'  stato  rilasciato  su  richiesta  del contribuente ai sensi della
presente  disposizione e che riflette rapporti intrattenuti con tutte
le   sedi,   agenzie,   filiali  o  altre  ripartizioni  territoriali
dell'azienda o istituto di credito.
  Su  richiesta del Ministro per le finanze, il servizio di vigilanza
sulle  aziende  di  credito  controlla l'esattezza delle attestazioni
contenute nel certificato.