Art. 35.
Deroghe al segreto bancario
Su conforme parere dell'ispettorato compartimentale delle imposte
dirette, l'ufficio delle imposte, previa autorizzazione del
presidente della commissione tributaria di primo grado
territorialmente competente, puo' richiedere ad aziende ed istituti
di credito e all'amministrazione postale di trasmettere, entro un
termine non inferiore a sessanta giorni, la copia dei conti
intrattenuti con il contribuente, con la specificazione di tutti i
rapporti inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie
prestate da terzi, nelle seguenti ipotesi:
a) quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione e
l'ufficio e' in possesso di elementi certi dai quali risulta che nel
periodo d'imposta ha conseguito ricavi o altre entrate per ammontare
superiore a cento milioni di lire ovvero, se persona fisica, ha
acquistato beni di cui al secondo comma dell'art. 2 per ammontare
superiore a venticinque milioni di lire;
b) quando da elementi certi in possesso dell'ufficio risulta che
il contribuente ha conseguito nel periodo di imposta ricavi o altre
entrate, rilevanti per la determinazione dell'imponibile, per
ammontare superiore al quadruplo di quelli dichiarati, a meno che la
differenza sia inferiore a cento milioni di lire;
c) quando il contribuente non ha tenuto per tre periodi d'imposta
consecutivi le scritture contabili prescritte dagli articoli 14, 18,
19 e 20.
La richiesta puo' riguardare anche i conti successivi al periodo o
ai periodi d'imposta cui si riferiscono i fatti indicati nel
precedente comma e puo' essere estesa ai conti intestati al coniuge
non legalmente ed effettivamente separato ed ai figli minori
conviventi.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 34.