Art. 35.
                     Deroghe al segreto bancario

  Su  conforme  parere dell'ispettorato compartimentale delle imposte
dirette,   l'ufficio   delle   imposte,   previa  autorizzazione  del
presidente    della    commissione    tributaria   di   primo   grado
territorialmente  competente,  puo' richiedere ad aziende ed istituti
di  credito  e  all'amministrazione  postale di trasmettere, entro un
termine   non  inferiore  a  sessanta  giorni,  la  copia  dei  conti
intrattenuti  con  il  contribuente, con la specificazione di tutti i
rapporti  inerenti  o  connessi  a  tali  conti  comprese le garanzie
prestate da terzi, nelle seguenti ipotesi:
    a)  quando  il  contribuente non ha presentato la dichiarazione e
l'ufficio  e' in possesso di elementi certi dai quali risulta che nel
periodo  d'imposta ha conseguito ricavi o altre entrate per ammontare
superiore  a  cento  milioni  di  lire  ovvero, se persona fisica, ha
acquistato  beni  di  cui  al secondo comma dell'art. 2 per ammontare
superiore a venticinque milioni di lire;
    b)  quando da elementi certi in possesso dell'ufficio risulta che
il  contribuente  ha conseguito nel periodo di imposta ricavi o altre
entrate,   rilevanti   per  la  determinazione  dell'imponibile,  per
ammontare  superiore al quadruplo di quelli dichiarati, a meno che la
differenza sia inferiore a cento milioni di lire;
    c) quando il contribuente non ha tenuto per tre periodi d'imposta
consecutivi  le scritture contabili prescritte dagli articoli 14, 18,
19 e 20.
  La  richiesta puo' riguardare anche i conti successivi al periodo o
ai  periodi  d'imposta  cui  si  riferiscono  i  fatti  indicati  nel
precedente  comma  e puo' essere estesa ai conti intestati al coniuge
non   legalmente  ed  effettivamente  separato  ed  ai  figli  minori
conviventi.
 Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 34.