Art. 36.
Trasmissione di atti e notizie
Le societa', comprese quelle in nome collettivo e in accomandita
semplice, e gli enti diversi dalle societa' soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche devono inviare all'ufficio delle
imposte competente per l'accertamento, entro tre mesi, copia
dell'atto costitutivo e delle deliberazioni che lo modificano. La
presentazione, nei casi in cui e' richiesto l'atto pubblico, deve
essere effettuata a cura del pubblico ufficiale che ha ricevuto
l'atto. Per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle
imprese il termine decorre dalla data di iscrizione.
Nello stesso termine i soggetti indicati nel comma precedente
devono dare comunicazione all'ufficio delle imposte della variazione
dell'indirizzo della loro sede legale o amministrativa nonche' della
stabile organizzazione in Italia se hanno sede all'estero.
Gli amministratori delle societa' ed enti di cui al primo comma
devono, entro trenta giorni, inviare al competente ufficio delle
imposte copia della deliberazione o del provvedimento con il quale la
societa' o l'ente e' posto in liquidazione.