Art. 36.
                   Trasmissione di atti e notizie

  Le  societa',  comprese  quelle in nome collettivo e in accomandita
semplice,  e gli enti diversi dalle societa' soggetti all'imposta sul
reddito  delle  persone  giuridiche  devono inviare all'ufficio delle
imposte   competente   per  l'accertamento,  entro  tre  mesi,  copia
dell'atto  costitutivo  e  delle  deliberazioni che lo modificano. La
presentazione,  nei  casi  in  cui e' richiesto l'atto pubblico, deve
essere  effettuata  a  cura  del  pubblico  ufficiale che ha ricevuto
l'atto.  Per  gli  atti  soggetti  ad  iscrizione  nel registro delle
imprese il termine decorre dalla data di iscrizione.
  Nello  stesso  termine  i  soggetti  indicati  nel comma precedente
devono  dare comunicazione all'ufficio delle imposte della variazione
dell'indirizzo  della loro sede legale o amministrativa nonche' della
stabile organizzazione in Italia se hanno sede all'estero.
  Gli  amministratori  delle  societa'  ed enti di cui al primo comma
devono,  entro  trenta  giorni,  inviare  al competente ufficio delle
imposte copia della deliberazione o del provvedimento con il quale la
societa' o l'ente e' posto in liquidazione.