Art. 37.
                    Controllo delle dichiarazioni

  Gli uffici delle imposte procedono al controllo delle dichiarazioni
e   alla   individuazione   dei  soggetti  che  ne  hanno  omesso  la
presentazione  sulla  scorta  dei  dati  e delle notizie acquisiti ai
sensi  dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste
negli  articoli  6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe
tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso.
  In  base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli
uffici  delle  imposte  provvedono,  osservando  le  disposizioni dei
successivi   articoli,   agli   accertamenti   in   rettifica   delle
dichiarazioni  presentate e agli accertamenti d'ufficio nei confronti
dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione.