Art. 37.
Controllo delle dichiarazioni
Gli uffici delle imposte procedono al controllo delle dichiarazioni
e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la
presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai
sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste
negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe
tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso.
In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli
uffici delle imposte provvedono, osservando le disposizioni dei
successivi articoli, agli accertamenti in rettifica delle
dichiarazioni presentate e agli accertamenti d'ufficio nei confronti
dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione.