Art. 38.
Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche
L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni
presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo
dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o
non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le
detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale
su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie
categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati
nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono
essere desunte dalla dichiarazione stessa e dai relativi allegati,
dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai
dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base
di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e
concordanti.
Se il reddito complessivo risultante, dalla determinazione
analitica e' inferiore a quello fondatamente attribuibile al
contribuente in base ad elementi e a circostanze di fatto certi,
l'ufficio determina sinteticamente il reddito complessivo netto in
relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze. A
tal fine possono essere stabiliti, con decreto del Ministro per le
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, indici e coefficienti
presuntivi di reddito o di maggiore reddito in relazione agli
elementi indicativi di capacita' contributiva di cui al secondo comma
dell'art. 2.
Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima della
notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o
determinabile sinteticamente e' costituito in tutto o in parte da
redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta. L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso
devono risultare da idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono
deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel
secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il
maggior reddito accertato sinteticamente e' considerato reddito di
capitale salva la facolta' del contribuente di provarne
l'appartenenza ad altre categorie di redditi.