Art. 38. 
         Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche 
 
  L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle  dichiarazioni
presentate  dalle  persone  fisiche  quando  il  reddito  complessivo
dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o  non  sussistono  o
non spettano, in tutto o in parte, le  deduzioni  dal  reddito  o  le
detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione. 
  La rettifica  deve  essere  fatta  con  unico  atto,  agli  effetti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta  locale
su redditi, ma con  riferimento  analitico  ai  redditi  delle  varie
categorie  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. 
  L'incompletezza, la falsita'  e  l'inesattezza  dei  dati  indicati
nella dichiarazione, salvo quanto  stabilito  nell'art.  39,  possono
essere desunte dalla dichiarazione stessa e  dai  relativi  allegati,
dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e  dai
dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla  base
di presunzioni  semplici,  purche'  queste  siano  gravi,  precise  e
concordanti. 
  Se  il  reddito  complessivo   risultante,   dalla   determinazione
analitica  e'  inferiore  a  quello  fondatamente   attribuibile   al
contribuente in base ad elementi e  a  circostanze  di  fatto  certi,
l'ufficio determina sinteticamente il reddito  complessivo  netto  in
relazione al contenuto induttivo di tali elementi  e  circostanze.  A
tal fine possono essere stabiliti, con decreto del  Ministro  per  le
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, indici e coefficienti
presuntivi di  reddito  o  di  maggiore  reddito  in  relazione  agli
elementi indicativi di capacita' contributiva di cui al secondo comma
dell'art. 2. 
  Il contribuente  ha  facolta'  di  dimostrare,  anche  prima  della
notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o
determinabile sinteticamente e' costituito in tutto  o  in  parte  da
redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte  a  titolo
d'imposta. L'entita' di tali redditi e la durata  del  loro  possesso
devono risultare da idonea documentazione. 
  Dal  reddito  complessivo  determinato  sinteticamente   non   sono
deducibili gli oneri di cui all'art.  10  del  decreto  indicato  nel
secondo comma.  Agli  effetti  dell'imposta  locale  sui  redditi  il
maggior reddito accertato sinteticamente e'  considerato  reddito  di
capitale   salva   la   facolta'   del   contribuente   di   provarne
l'appartenenza ad altre categorie di redditi.