Art. 39.
Redditi determinati in base alle scritture contabili
Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede
alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono
a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e
dell'eventuale prospetto di cui al secondo comma dell'art. 3;
b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del
titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597;
c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi
indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo
certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e
4) dell'art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi
ai sensi del n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di
altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad
ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri
atti e documenti in possesso dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi
indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta
dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di
cui all'art. 33 e dal controllo della completezza, esattezza e
veridicita' delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture
e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei dati
e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32.
L'esistenza di attivita' non dichiarate o la inesistenza di
passivita' dichiarate e' desumibile anche sulla base di presunzioni
semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle
imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle
notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di
prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di
presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente
comma:
a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato nella
dichiarazione;
b) quando alla dichiarazione non e' stato allegato il bilancio
con il conto dei profitti e delle perdite;
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33
risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto
all'ispezione una o piu' delle scritture contabili prescritte
dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili
per causa di forza maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni
accertate ai sensi del precedente comma e le irregolarita' formali
delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono
cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro
complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di
una contabilita' sistematica.
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli
derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle
scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e 19.
Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art.
18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai
precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in ogni caso
ai sensi del secondo comma del presente articolo.