Art. 39. 
        Redditi determinati in base alle scritture contabili 
 
  Per i redditi d'impresa delle  persone  fisiche  l'ufficio  procede
alla rettifica: 
    a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono
a quelli del bilancio, del conto  dei  profitti  e  delle  perdite  e
dell'eventuale prospetto di cui al secondo comma dell'art. 3; 
    b) se non sono state esattamente applicate  le  disposizioni  del
titolo V del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 597; 
    c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi
indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in  modo
certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri  2)  e
4) dell'art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi
ai sensi del n. 3) dello  stesso  articolo,  dalle  dichiarazioni  di
altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad
ispezioni eseguite nei confronti di altri  contribuenti  o  da  altri
atti e documenti in possesso dell'ufficio; 
    d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi
indicati  nella  dichiarazione  e  nei  relativi   allegati   risulta
dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre  verifiche  di
cui all'art. 33  e  dal  controllo  della  completezza,  esattezza  e
veridicita' delle registrazioni contabili sulla scorta delle  fatture
e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei  dati
e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. 
L'esistenza  di  attivita'  non  dichiarate  o  la   inesistenza   di
passivita' dichiarate e' desumibile anche sulla base  di  presunzioni
semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. 
  In deroga alle disposizioni del comma  precedente  l'ufficio  delle
imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei  dati  e  delle
notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta'  di
prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
scritture contabili in quanto  esistenti  e  di  avvalersi  anche  di
presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente
comma: 
    a) quando il  reddito  d'impresa  non  e'  stato  indicato  nella
dichiarazione; 
    b) quando alla dichiarazione non e' stato  allegato  il  bilancio
con il conto dei profitti e delle perdite; 
    c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art.  33
risulta che il contribuente non ha tenuto  o  ha  comunque  sottratto
all'ispezione  una  o  piu'  delle  scritture  contabili   prescritte
dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili
per causa di forza maggiore; 
    d)  quando  le  omissioni  e  le  false  o  inesatte  indicazioni
accertate ai sensi del precedente comma e  le  irregolarita'  formali
delle scritture contabili risultanti dal verbale  di  ispezione  sono
cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere  inattendibili  nel  loro
complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie  di
una contabilita' sistematica. 
  Le  disposizioni  dei   commi   precedenti   valgono,   in   quanto
applicabili, anche per i redditi delle imprese minori  e  per  quelli
derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento  alle
scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e  19.
Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 
18, che non hanno provveduto agli adempimenti  contabili  di  cui  ai
precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in  ogni  caso
ai sensi del secondo comma del presente articolo.