Art. 40.
Rettifica delle dichiarazioni dei   soggetti  diversi  dalle  persone
                               fisiche

  Alla   rettifica   delle   dichiarazioni  presentate  dai  soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche si procede con unico
atto  agli effetti di tale imposta e dell'imposta locale sui redditi,
con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo
distinti   i   redditi  fondiari.  Per  quanto  concerne  il  reddito
complessivo  imponibile si applicano le disposizioni dell'articolo 39
relative   al  reddito  d'impresa,  con  riferimento  al  bilancio  o
rendiconto  e  se  del  caso ai prospetti di cui all'art. 5 e tenendo
presenti,  ai  fini  della lettera b) del secondo comma dell'art. 39,
anche  le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  598,  concernenti la determinazione del reddito
complessivo imponibile.
  Alla  rettifica  delle  dichiarazioni  presentate  dalle societa' e
associazioni  indicate  nell'art.  5 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 597, si procede con unico atto ai
fini  dell'imposta  locale sui redditi dovuta dalle societa' stesse e
ai  fini  delle  imposte  sul  reddito  delle persone fisiche o delle
persone  giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano
le  disposizioni  del  primo  comma  del  presente  articolo o quelle
dell'art. 38 secondo che si tratti di societa' in nome collettivo, in
accomandita  semplice  ed equiparate ovvero di societa' semplici o di
societa' o associazioni equiparate.