Art. 40.
Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone
fisiche
Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche si procede con unico
atto agli effetti di tale imposta e dell'imposta locale sui redditi,
con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo
distinti i redditi fondiari. Per quanto concerne il reddito
complessivo imponibile si applicano le disposizioni dell'articolo 39
relative al reddito d'impresa, con riferimento al bilancio o
rendiconto e se del caso ai prospetti di cui all'art. 5 e tenendo
presenti, ai fini della lettera b) del secondo comma dell'art. 39,
anche le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 598, concernenti la determinazione del reddito
complessivo imponibile.
Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle societa' e
associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si procede con unico atto ai
fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle societa' stesse e
ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle
persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano
le disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle
dell'art. 38 secondo che si tratti di societa' in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate ovvero di societa' semplici o di
societa' o associazioni equiparate.