Art. 41.
                       Accertamento d'ufficio

  Gli  uffici  delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei
casi  di  omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione
di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del titolo I.
  Nelle  ipotesi  di  cui  al precedente comma l'ufficio determina il
reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli
redditi   delle  persone  fisiche  soggetti  all'imposta  locale  sui
redditi,  sulla  base  dei  dati  e delle notizie comunque raccolti o
venuti   a  sua  conoscenza,  con  facolta'  di  avvalersi  anche  di
presunzioni  prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e
di   prescindere   in   tutto  o  in  parte  dalle  risultanze  della
dichiarazione,  se  presentata, e dalle eventuali scritture contabili
del contribuente ancorche' regolarmente tenute.
  I  redditi  fondiari  sono  in  ogni  caso determinati in base alle
risultanze catastali.
  Se  il  reddito complessivo e' determinato sinteticamente, non sono
deducibili   gli  oneri  di  cui  all'articolo  10  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Si applica il
quinto comma dell'articolo 38.
  Agli   effetti   dell'imposta   locale   sui  redditi,  il  reddito
complessivo   delle   persone  fisiche  determinato  d'ufficio  senza
attribuzione  totale  o  parziale  alle categorie di redditi indicate
nell'art.  6 del decreto indicato nel precedente comma e' considerato
reddito di capitale, salvo il disposto del terzo comma.