Art. 41.
Accertamento d'ufficio
Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei
casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione
di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del titolo I.
Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio determina il
reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli
redditi delle persone fisiche soggetti all'imposta locale sui
redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o
venuti a sua conoscenza, con facolta' di avvalersi anche di
presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e
di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della
dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili
del contribuente ancorche' regolarmente tenute.
I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle
risultanze catastali.
Se il reddito complessivo e' determinato sinteticamente, non sono
deducibili gli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Si applica il
quinto comma dell'articolo 38.
Agli effetti dell'imposta locale sui redditi, il reddito
complessivo delle persone fisiche determinato d'ufficio senza
attribuzione totale o parziale alle categorie di redditi indicate
nell'art. 6 del decreto indicato nel precedente comma e' considerato
reddito di capitale, salvo il disposto del terzo comma.