Art. 42. 
                       Avviso di accertamento 
 
  Gli accertamenti in rettifica e  gli  accertamenti  d'ufficio  sono
portati a conoscenza dei contribuenti mediante  la  notificazione  di
avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato  della
carriera direttiva da lui delegato. 
  L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione  dell'imponibile
o degli  imponibili  accertati,  delle  aliquote  applicate  e  delle
imposte liquidate, al  lordo  e  al  netto  delle  detrazioni,  delle
ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve  essere  motivato
in  relazione  a  quanto  stabilito  dalle  disposizioni  di  cui  ai
precedenti  articoli  che  sono   state   applicate,   con   distinto
riferimento ai  singoli  redditi  delle  varie  categorie  e  con  la
specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che  giustificano
il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato
riconoscimento di deduzioni e detrazioni. 
  L'accertamento e' nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione,  le
indicazioni e la motivazione di cui al presente articolo.