Art. 42.
Avviso di accertamento
Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono
portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di
avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della
carriera direttiva da lui delegato.
L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile
o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle
imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle
ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato
in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai
precedenti articoli che sono state applicate, con distinto
riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la
specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano
il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato
riconoscimento di deduzioni e detrazioni.
L'accertamento e' nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le
indicazioni e la motivazione di cui al presente articolo.