Art. 43.
Termine per l'accertamento
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui e' stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di
presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del
titolo I l'avviso di accertamento puo' essere notificato fino al 31
dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione
avrebbe dovuto essere presentata.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti
l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante
la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere
specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli
atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio
delle imposte.