Art. 43. 
                     Termine per l'accertamento 
 
  Gli avvisi di accertamento devono  essere  notificati,  a  pena  di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo  a  quello
in cui e' stata presentata la dichiarazione. 
  Nei  casi  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione   o   di
presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni  del
titolo I l'avviso di accertamento puo' essere notificato fino  al  31
dicembre del sesto anno successivo a quello in cui  la  dichiarazione
avrebbe dovuto essere presentata. 
  Fino alla scadenza  del  termine  stabilito  nei  commi  precedenti
l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante
la  notificazione  di  nuovi  avvisi,  in  base   alla   sopravvenuta
conoscenza   di   nuovi   elementi.   Nell'avviso    devono    essere
specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi  e  gli
atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio
delle imposte.