Art. 44.
Partecipazione dei comuni all'accertamento
I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone
fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello
successivo.
Gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio
fiscale dei soggetti passivi:
1) entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie
delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi
dell'art. 2;
2) entro il 1 luglio dell'anno in cui scade il termine per
l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o
d'ufficio relative a persone fisiche, fatta eccezione per gli
accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma
dell'art. 43.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale
l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai
sensi del comma precedente puo' proporre l'aumento degli imponibili,
indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi
rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo
ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento
adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il
consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle
imposte, a pena di decadenza, nel termine di quarantacinque giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La
deliberazione della giunta comunale e' immediatamente esecutiva.
Le proposte di accertamento dell'ufficio delle imposte e le
proposte di aumento del comune devono essere accompagnate da un
elenco in duplice copia. Una delle copie, datata e sottoscritta,
viene restituita in segno di ricevuta all'ufficio mittente.
Decorso il termine di quarantacinque giorni di cui al terzo comma
l'ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli
accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento
da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte
dall'ufficio stesso.
Le proposte di aumento non condivise dall'ufficio delle imposte
devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le proprie
deduzioni, all'apposita commissione operante presso ciascun ufficio,
la quale determina gli imponibili da accertare. Se la commissione non
delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della
proposta, l'ufficio delle imposte provvede all'accertamento
dell'imponibile gia' determinato.