Art. 44. 
             Partecipazione dei comuni all'accertamento 
 
  I comuni partecipano all'accertamento  dei  redditi  delle  persone
fisiche secondo le disposizioni del presente  articolo  e  di  quello
successivo. 
  Gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di  domicilio
fiscale dei soggetti passivi: 
    1) entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie
delle  dichiarazioni  presentate  dalle  persone  fisiche  ai   sensi
dell'art. 2; 
    2) entro il 1 luglio  dell'anno  in  cui  scade  il  termine  per
l'accertamento, le proprie proposte di accertamento  in  rettifica  o
d'ufficio  relative  a  persone  fisiche,  fatta  eccezione  per  gli
accertamenti  integrativi  o  modificativi  di  cui  al  terzo  comma
dell'art. 43. 
  Il comune di  domicilio  fiscale  del  contribuente  per  il  quale
l'ufficio delle imposte ha comunicato  proposta  di  accertamento  ai
sensi del comma precedente puo' proporre l'aumento degli  imponibili,
indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi
rilevanti per la determinazione del maggiore  imponibile  e  fornendo
ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento
adottata  con  deliberazione  della  giunta  comunale,   sentito   il
consiglio tributario se istituito, deve pervenire  all'ufficio  delle
imposte, a pena di decadenza, nel termine  di  quarantacinque  giorni
dal ricevimento della comunicazione  di  cui  al  secondo  comma.  La
deliberazione della giunta comunale e' immediatamente esecutiva. 
  Le  proposte  di  accertamento  dell'ufficio  delle  imposte  e  le
proposte di aumento del  comune  devono  essere  accompagnate  da  un
elenco in duplice copia. Una  delle  copie,  datata  e  sottoscritta,
viene restituita in segno di ricevuta all'ufficio mittente. 
  Decorso il termine di quarantacinque giorni di cui al  terzo  comma
l'ufficio   delle   imposte   provvede   alla   notificazione   degli
accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di  aumento
da parte dei comuni o le proposte  del  comune  siano  state  accolte
dall'ufficio stesso. 
  Le proposte di aumento non  condivise  dall'ufficio  delle  imposte
devono  essere  trasmesse  a  cura  dello  stesso,  con  le   proprie
deduzioni, all'apposita commissione operante presso ciascun  ufficio,
la quale determina gli imponibili da accertare. Se la commissione non
delibera  entro  quarantacinque  giorni  dalla   trasmissione   della
proposta,   l'ufficio   delle   imposte   provvede   all'accertamento
dell'imponibile gia' determinato.