Art. 45.
          Commissione per l'esame delle proposte del comune

  La commissione di cui al sesto comma dell'art. 44 e' unica per ogni
ufficio  delle imposte, e' presieduta dal capo dello stesso ufficio o
da  un  impiegato  della  carriera  direttiva  da  lui delegato ed e'
composta  per  meta' da impiegati dell'ufficio e per meta' da persone
designate  dal consiglio comunale di ciascuno dei comuni compresi nel
distretto.   Non  possono  essere  designati  coloro  che  esercitano
professionalmente  funzioni di assistenza e rappresentanza in materia
tributaria.
  Il   numero  dei  componenti  della  commissione  non  puo'  essere
superiore,  oltre al presidente, a otto per i comuni di prima classe,
a sei per i comuni di seconda e terza classe e a quattro per i comuni
di  quarta  e  quinta classe. Non possono far parte della commissione
gli  impiegati  dell'ufficio  delle  imposte  che  rivestono  cariche
elettive  nei  comuni  del distretto e i componenti delle commissioni
tributarie.  Entro il 30 novembre di ciascun anno il sindaco comunica
all'ufficio  delle  imposte  i  nominativi delle persone designate in
rappresentanza  del  comune, le quali si intendono confermate di anno
in  anno  qualora  entro  il  detto  termine  il  sindaco  non  abbia
comunicato variazioni.
  La  convocazione  della commissione e' fatta dal presidente, almeno
cinque  giorni  prima di quello fissato per la riunione, con avviso a
mezzo  di  raccomandata  diretto  al  sindaco del comune del quale si
esaminano   le   proposte.   L'avviso  deve  contenere  l'indicazione
nominativa  dei  contribuenti  ai  quali  si  riferiscono le proposte
medesime.
  La  commissione  determina l'ammontare dell'imponibile da accertare
sulla  base  degli atti in suo possesso, deliberando a maggioranza di
voti  con l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei componenti; in
caso  di  parita'  prevale  il  voto  del presidente. Le sedute della
commissione  non  sono  pubbliche  e  ad esse non puo' intervenire il
contribuente.
  Il  segretario della commissione redige il verbale della seduta nel
quale  devono  essere  indicati  i  nominativi  degli intervenuti, le
proposte   esaminate   e   le   decisioni  adottate.  Il  verbale  e'
sottoscritto anche dal presidente.
  Ai compiti di segreteria della commissione provvede l'ufficio delle
imposte. Le spese relative alla partecipazione dei rappresentanti dei
comuni sono a carico dei comuni stessi.