Art. 18.
                        (Campagne di guerra)

  Il  servizio  computabile e' aumentato di un anno per ogni campagna
di  guerra  riconosciuta  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti  in
materia.
  Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi altro aumento
per  servizi  speciali  prestati  nel periodo al quale la campagna si
riferisce.