Art. 19. (Servizio di navigazione e servizio su costa) Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva e' aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. E' pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonche' dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il beneficio di cui al precedente comma compete anche agli ufficiali della Marina militare imbarcati come medici di bordo o come commissari per l'emigrazione su navi mercantili che trasportano emigranti e al personale civile, compreso quello operaio, dell'amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari. Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine e' aumentato di due quinti. Per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il servizio reso a bordo di navi militari e quello reso sulla costa in tempo di guerra e' aumentato della meta'.