Art. 21. (Servizio di confine) Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza e' computato con l'aumento della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo. Se il servizio di cui al comma precedente e' stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione.