Art. 23. 
(Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari  esteri  in
                        residenze disagiate) 
 
  Il  servizio  prestato  dal  personale  dell'Amministrazione  degli
affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente  disagiate,
stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con quello
per il tesoro, e' aumentato rispettivamente  della  meta'  e  di  tre
quarti. 
  A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad  altra
sede disagiata nonche' il tempo trascorso in congedo.