Art. 24. (Servizi scolastici) Sono aumentati della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo i servizi prestati: a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane all'estero; b) ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 465, dagli insegnanti di ruolo ordinario della scuola primaria presso scuole funzionanti in paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e dipendenti da tali paesi o da organismi internazionali; c) dagli insegnanti nelle scuole della zona del territorio di Trieste non amministrata dall'Italia. Se i servizi indicati nel comma precedente sono stati resi in periodi diversi, per il computo si osserva lo art. 21, comma secondo. Sono aumentati di un terzo i servizi prestati: a) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1932-1933, nelle scuole, anche non classificate, site nelle localita' delle province di Trento e di Bolzano indicate nell'allegato A al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127; b) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1940-1941, nelle scuole di quinta categoria e rurali dipendenti dai provveditorati agli studi di Trieste e di Gorizia ovvero site nei comuni di Tarvisio e Malborghetto; c) dal personale direttivo o ispettivo, titolare rispettivamente di circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole di cui alle lettere a) e b). La disposizione del comma precedente si applica anche per gli insegnanti elementari che, a partire dallo anno scolastico 1940-1941, prestarono servizio in scuole di quinta categoria e rurali gia' dipendenti dai provveditorati agli studi di Pola e di Fiume nonche' per il personale direttivo o ispettivo, titolare di circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole suddette.