Art. 25. 
 (Servizio degli operai addetti a lavori insalubri e ai polverifici) 
 
  Il servizio prestato dagli operai addetti a lavori insalubri  o  ai
polverifici e' aumentato di un quarto. 
  Ai fini dell'aumento di cui al comma precedente non si computano  i
periodi di interruzione del servizio. 
  I lavori insalubri sono  determinati  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto  con
quello per il tesoro. 
  Sino all'emanazione del decreto di cui al  precedente  comma,  sono
considerati   lavori   insalubri   quelli   indicati   nel    decreto
luogotenenziale 1 maggio 1919, n. 1100.