Art. 25. (Servizio degli operai addetti a lavori insalubri e ai polverifici) Il servizio prestato dagli operai addetti a lavori insalubri o ai polverifici e' aumentato di un quarto. Ai fini dell'aumento di cui al comma precedente non si computano i periodi di interruzione del servizio. I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro. Sino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, sono considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale 1 maggio 1919, n. 1100.