Art. 26. (Servizi prestati in colonia e in territorio somalo) Il servizio prestato nelle cessate colonie italiane e' aumentato della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo. Nelle stesse misure e' aumentato ii servizio prestato in Somalia durante l'amministrazione fiduciaria italiana o in attuazione dell'assistenza tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo. Per l'applicazione delle due misure di aumento stabilite in questo articolo, il servizio prestato in Libia, quello prestato nelle altre colonie italiane e quello di cui al secondo comma si computano separatamente; si applica, per il computo di ciascuno di detti servizi, il secondo comma dell'art. 21.