Art. 27.
              (Servizio prestato in zona di armistizio)

  Il servizio prestato in zona di armistizio dopo la guerra 1914-18 o
in  altre  zone  indicate dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n.
1925, e' aumentato della meta' per i primi due anni e di un terzo per
il  tempo  successivo;  si  osserva, per il computo, il secondo comma
dell'art. 21.