Art. 17.
     (Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti)

  Nelle  zone  sismiche  di  cui all'articolo 3 della presente legge,
chiunque    intenda    procedere   a   costruzioni,   riparazioni   e
sopraelevazioni,  e'  tenuto  a darne preavviso scritto, notificato a
mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta
di  ritorno,  contemporaneamente,  al  sindaco ed all'ufficio tecnico
della  regione  o  all'ufficio del genio civile secondo le competenze
vigenti,  indicando  il proprio domicilio, il nome e la residenza del
progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
  Alla  domanda  deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e
debitamente  firmato  da  un ingegnere, architetto, geometra o perito
edile  iscritto  nell'albo,  nei  limiti delle rispettive competenze,
nonche' dal direttore dei lavori.
  Il   progetto  deve  essere  esauriente  per  planimetria,  piante,
prospetti  e  sezioni  ed  accompagnato da una relazione tecnica, dal
fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che
in   elevazione,  e  dai  disegni  dei  particolari  esecutivi  delle
strutture.
  Al  progetto  deve  inoltre  essere  allegata  una  relazione sulla
fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella
scelta  del  tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti
nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
  La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da
documentazione, in quanto necessari.
  L'Azienda  autonoma  delle  ferrovie  dello  Stato  non  e'  tenuta
all'osservanza   delle  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi,
sempreche'  non  trattisi  di  manufatto  per la cui realizzazione e'
richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.