Art. 19.
                (Registro delle denunzie dei lavori)

  In  ogni  comune  deve essere tenuto un registro delle denunzie dei
lavori di cui al precedente articolo 17.
  Il  registro  deve  essere  esibito,  costantemente  aggiornato,  a
semplice  richiesta,  ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel
successivo articolo 29.