Art. 30. In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 313, dall'articolo 314 e dal primo comma dell'articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' ammesso l'uso di utensili e di lampade portatili a tensione non superiore a 220 volts e senza collegamento di terra nei parchi ferroviari ed all'interno dei rotabili, purche' siano adottati i seguenti provvedimenti: realizzare un isolamento supplementare; impiegare cavetti flessibili a doppia guaina.