Art. 30.

  In  deroga  a  quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 313,
dall'articolo 314 e dal primo comma dell'articolo 318 del decreto del
Presidente  della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' ammesso l'uso
di  utensili  e  di  lampade portatili a tensione non superiore a 220
volts  e  senza  collegamento  di  terra  nei  parchi  ferroviari  ed
all'interno   dei   rotabili,   purche'  siano  adottati  i  seguenti
provvedimenti:
    realizzare un isolamento supplementare;
    impiegare cavetti flessibili a doppia guaina.