Art. 24.

  La  sezione  speciale  dell'ente  di  sviluppo e' tenuta a cedere i
terreni del monte pascoli sia in proprieta' sia in affitto sulla base
delle  richieste  e purche' il cessionario si impegni, qualora non si
tratti  di  azienda  gia' economicamente valida, alla costituzione di
una  azienda  pastorale  efficiente  secondo  i criteri stabiliti con
legge regionale.
  Nella cessione in proprieta' dovranno essere preferiti, nell'ordine
i  coltivatori  diretti  o  pastori  singoli  od associati, che siano
affittuari   dei  terreni  oggetto  dell'esproprio,  ed  i  rimanenti
coltivatori diretti o pastori.
  Il  prezzo  di  acquisto  dei  terreni assegnati in proprieta' agli
aventi  diritto  e  le  modalita'  di  pagamento sono stabiliti dalla
sezione  speciale  dell'ente  di  sviluppo  secondo i criteri fissati
dalle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817.
  La  sezione speciale dell'ente di sviluppo ha diritto di prelazione
nel  caso  di  vendita  di terreni gia' del monte pascoli concessi in
proprieta'.