Art. 24. La sezione speciale dell'ente di sviluppo e' tenuta a cedere i terreni del monte pascoli sia in proprieta' sia in affitto sulla base delle richieste e purche' il cessionario si impegni, qualora non si tratti di azienda gia' economicamente valida, alla costituzione di una azienda pastorale efficiente secondo i criteri stabiliti con legge regionale. Nella cessione in proprieta' dovranno essere preferiti, nell'ordine i coltivatori diretti o pastori singoli od associati, che siano affittuari dei terreni oggetto dell'esproprio, ed i rimanenti coltivatori diretti o pastori. Il prezzo di acquisto dei terreni assegnati in proprieta' agli aventi diritto e le modalita' di pagamento sono stabiliti dalla sezione speciale dell'ente di sviluppo secondo i criteri fissati dalle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817. La sezione speciale dell'ente di sviluppo ha diritto di prelazione nel caso di vendita di terreni gia' del monte pascoli concessi in proprieta'.