Art. 45.

  Gli  articoli  1,  183 e 195 del testo unico in materia postale, di
bancoposta   e   di  telecomunicazioni,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29 marzo 1973, n. 156, sono sostituiti
dai seguenti:
  "Art.   1   -   (Esclusivita'   dei   servizi   postali   e   delle
telecomunicazioni). - Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti
previsti dal presente decreto:
    i   servizi   di   raccolta   trasporto   e  distribuzione  della
corrispondenza epistolare;
    i servizi di trasporto di pacchi e colli;
    i  servizi  di telecomunicazioni, salvo quelli indicati nel comma
successivo.
  Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e l'esercizio di:
    a)  impianti  ripetitori privati di programmi sonori e televisivi
esteri e nazionali;
   b) impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo.

  Art.    183   -   (Esecuzione   ed   esercizio   di   impianti   di
telecomunicazioni  -  Esclusivita'  -  Eccezioni  -  Assegnazione  di
radiofrequenze).  -  Nessuno  puo' eseguire od esercitare impianti di
telecomunicazioni  senza  aver ottenuto la relativa concessione o per
gli  impianti  di  cui  al comma secondo dell'articolo 1, la relativa
autorizzazione.
  Tuttavia  e'  consentito  al  privato  di  stabilire,  per  suo uso
esclusivo,  impianti  di  telecomunicazioni  per  collegamenti a filo
nell'ambito  del  proprio  fondo  o  di piu' fondi di sua proprieta',
purche'  contigui,  ovvero  nell'ambito  dello  stesso  edificio  per
collegare  una  parte  di  proprieta'  del  privato con altra comune,
purche'  non  connessi  alle  reti  di  telecomunicazione destinate a
pubblico servizio.
  Parti  dello stesso fondo o piu' fondi dello stesso proprietario si
considerano  contigui  anche  se separati, purche' collegati da opere
permanenti  di  uso  esclusivo  del  proprietario,  che consentano il
passaggio pedonale.
  Salvo  il caso previsto dal quarto comma dell'articolo 184, sono di
competenza    dell'amministrazione,   nell'ambito   del   regolamento
internazionale  delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di frequenze
radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la notificazione al
comitato    internazionale    di    registrazione   delle   frequenze
dell'avvenuta assegnazione.

  Art.  195  -  (Impianto  od  esercizio  di  telecomunicazioni senza
concessione  o  autorizzazione  -  Sanzioni).  -  Chiunque  installa,
stabilisce  od  esercita  un impianto di telecomunicazioni senza aver
prima  ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione di cui al
secondO  comma  dell'articolo  184,  e'  punito,  salvo  che il fatto
costituisca reato punibile con pena piu' grave:
    1)  con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 se il fatto non si
riferisce ad impianti radioelettrici;
    2)  con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L. 200.000
a  L.  2.000.000  se  il  fatto  riguarda  impianti  radioelettrici o
televisivi via cavo.
  Le  stesse sanzioni si applicano nei confronti di chiunque installa
od  esercita  un  impianto ripetitore via etere di programmi sonori e
televisivi   esteri   o   nazionali   senza   avere   la   prescritta
autorizzazione.
  Il  contravventore  e'  tenuto,  in  ogni caso, al pagamento di una
somma   pari   al   doppio  dei  canoni  previsti  per  ciascuno  dei
collegamenti  abusivamente  realizzati  per  il  periodo di esercizio
abusivo  accertato,  e  comunque  per  un periodo non inferiore ad un
trimestre.
  Non   si  tiene  conto,  nella  determinazione  del  canone,  delle
agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.
  Indipendentemente   dall'azione   penale,   l'amministrazione  puo'
provvedere  direttamente,  a  spese  del  possessore,  a suggellare o
rimuovere   l'impianto   ritenuto   abusivo   ed  a  sequestrare  gli
apparecchi".